Con il decreto legislativo 28/2010 il legislatore ha introdotto quindi la figura del mediatore e l'istituto della media conciliazione. Fino ad oggi tale figura si chiamava in poche parole arbitro, che si muoveva dunque al di fuori di controversie delle quali facilitare la composizione amichevole, dietro un compenso. La differenza sostanziale con la mediaconciliazione resta nel fatto che le dicisioni nell'arbitrato rimangono in ogni caso obbligatorie mentre nella media conciliazione può benissimo non aversi alcun accordo tra le parti.
La 'nuova' figura del mediatore si riferisce alla figura professionale che, dopo una formazione di 50 ore e valutazione, è iscritto in Organismi di mediazione accreditati al Registro del Ministero della Giustizia per svolgere tentativi di mediazione finalizzati alla conciliazione di controversie relative a diritti disponibili civili e commerciali.