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ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. … segue  La Consulta ha pubblicato sul sito www.cortecostituzionale.it un comunicato stampa (allegato) relativo all'udienza pubblica del 23 ottobre 2012 in cui si apprende la dichiarazione di illegittimità, PER ECCESSO DI DELEGA LEGISLATIVA, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Trattasi di una pronuncia inattesa, che istintivamente spiazza coloro i quali hanno creduto nella mediazione fin da quando interessava esclusivamente la materia societaria, hanno perseguito con convinzione un progetto di riforma della Giustizia italiana che potesse portare alla risoluzione delle liti in tempi brevi e con costi ridotti, hanno intrapreso un percorso professionale alternativo che garantisse procedure serie, professionali e riservate che mirassero all'esclusivo interesse dei cittadini, hanno investito tempo e denaro al fine di strutturare un'organizzazione di mezzi e persone che potessero offrire un servizio di interesse pubblico concreto.

In questo momento, a differenza di quanti irriguardosamente rivolgono il proprio sarcastico pensiero all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, noi di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE offriamo il nostro pensiero ai NOSTRI mediatori, ai professionisti che fin qui abbiamo avuto l’onore di conoscere e con i quali abbiamo avuto modo di crescere insieme, agli stessi che hanno sempre vissuto con passione la crescita del nostro Organismo ed oggi, probabilmente, si sentono disorientati.

Non nascondiamo che la gioia e l’entusiasmo – che hanno sempre contraddistinto il nostro operato – oggi vengono affievoliti, ma non svaniscono del tutto, perché siamo certi che LA MEDIAZIONE NON PUÒ FINIRE QUI!

Contrariamente a quanti ottimisticamente sostengono che la mediazione proseguirà senza flessioni il suo corso anche senza l’obbligatorietà, facendo tesoro di fantasticate esperienze straniere in cui la MEDIAZIONE VOLONTARIA è LO strumento ordinario utilizzato per la risoluzione delle controversie – lontane dalla nostra cultura non certo per ragioni geografiche, noi di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE siamo consapevoli del fatto che ad oggi, senza un’adeguata “educazione” alla mediazione, senza l’agevole possibilità di far comprendere ai cittadini le reali potenzialità di questa vera e propria rivoluzione culturale, risulta difficile immaginare una rapida diffusione dell’istituto.

Ad ogni modo, sotto un punto di vista tecnico, ciò che è stato rilevato dalla Consulta (per quanto ad oggi in nostra conoscenza) è un vizio di incostituzionalità del decreto legislativo relativo all’iter adoperato per l’emanazione della norma. L'art. 76 della Costituzione, infatti, prevede che il Governo possa emanare questo tipo di decreto su delega del Parlamento, secondo determinati principi e criteri direttivi. Nella redazione del D. Lgs. 28/2010 “pare” che il Governo abbia ecceduto i limiti della delega, non attenendosi a quanto indicato dall’art. 60 della Legge 69/2009 in attuazione della Direttiva Europea n. 52/2008, ciò comportando il c.d. ECCESSO DI DELEGA, di cui alla richiamata pronuncia, in violazione dell'art. 77 dela Costituzione.

Ben più grave sarebbe stato se la Corte avesse rilevato l’incostituzionalità della norma ai sensi degli articoli 3 e 24 della Costituzione; in realtà, al riguardo, la Consulta aveva già avuto modo di pronunciarsi, chiarendo che non è incostituzionale la prevista obbligatorietà di un tentativo di conciliazione, non contrastando con il diritto di azione di cui all'art. 24 della Costituzione la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione, a condizione che tale strumento risulti concretamente finalizzato ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali (sentenza n. 403 del 30.11.2007).

L’eccesso di delega potrebbe pertanto essere sanato da un intervento legislativo ad hoc.

Attendiamo quindi, con ansia, di conoscere il contenuto integrale della sentenza e le indicazioni del Ministero della Giustizia, confermando la nostra fiducia nella crescita dell’istituto della mediazione ed in coloro che ci hanno sempre creduto.

r. 

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