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NON TI PRESENTI IN MEDIAZIONE? PAGHI UNA MULTA!

IMPORTANTI NOVITÀ PER CHI NON PARTECIPA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.   
La legge 148/2011 ha introdotto importanti novità in tema di partecipazione al procedimento di mediazione; in modo particolare il rinnovato art. 8, comma 5, del D.Lgs. 28/2010 oggi recita:
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Pertanto, nelle materie in cui il tentativo di conciliazione è previsto quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, la parte che non dovesse partecipare al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, verrà sanzionata – automaticamente – in sede di giudizio con il pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato.

Il Governo ha quindi inteso proseguire, senza freni, lungo la strada della diffusione della conciliazione, quale concreto strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo al giudizio ordinario, incidendo in maniera sostanziale sulla sfera di coloro i quali non partecipino, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.