Legge 9.8.2013 n. 98 – Un nuovo modello di mediazione
Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Legge n. 69/2013: a partire dal 20 settembre 2013 è stato ripristinato l’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione per alcune materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Rispetto al precedente dettato normativo, non è più previsto il tentativo di mediazione obbligatorio per le controversie in materia di RC auto.
La disposizione che prevede l’obbligatorietà ha efficacia per i prossimi quattro anni e porta con sé tutta una serie di novità.
Innanzitutto è previsto un primo incontro, da fissare entro 30 giorni dal deposito della domanda. Durante tale incontro, per il quale vengono sostenute le sole spese di avvio (€48,40) le parti, con l’assistenza del proprio avvocato, decidono se avviare una procedura di mediazione.
Altra importante novità: è necessaria la presenza degli avvocati che, sottoscrivendo il verbale di accordo, lo renderanno immediatamente esecutivo.
Il procedimento di mediazione, di durata non superiore a 3 mesi, deve essere avviato presso un Organismo tra quelli presenti “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Viene reintrodotta la sanzione prevista in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione senza giustificato motivo. Il giudice, infatti, condanna la parte non comparsa senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il giudice, inoltre, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può (anche al di fuori delle materie obbligatorie) disporre l’esperimento del procedimento di mediazione che quindi diventerà condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Gli avvocati regolarmente iscritti all’albo sono mediatori di diritto, con il conseguente obbligo, per coloro che sono iscritti presso un organismo di mediazione, di essere adeguatamente formati in materia di mediazione e di mantenere la propria preparazione costantemente aggiornata.